Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove le attività e le terapie effettuate con impiego di animali, considerandoli a tutti gli effetti parte integrante del trattamento di numerosi tipi di patologie e di disagio, sociale e psicologico, e ne riconosce la funzione terapeutica sia sotto l'aspetto medico, che sotto l'aspetto psicologico, sociale e relazionale. La presente legge mira altresì a favorire la presenza nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e di geriatria, e nelle case di riposo per anziani, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. Il pieno rispetto del benessere e dei diritti degli animali impiegati in attività e in terapie assistite è condizione primaria posta dalla presente legge ai fini del loro impiego.